Il super bonus 110%

L’introduzione del Superbonus 110% cattura l’interesse di tante persone decise a sapere di più sulle agevolazioni fiscali previste per eseguire lavori di ristrutturazione edilizia o di miglioramento dell’efficienza energetica di abitazioni e uffici. Cos’è il Superbonus?

Si tratta di un’agevolazione introdotta dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che amplia i benefici previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per quelli di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e per quelli di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus) elevando al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (art. 119), scadenza che prelude già ad una nuova proroga.

Il Superbonus spetta per interventi principali quali -l’isolamento termico sugli involucri (cappotto); -la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; -la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Se eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali nel Superbonus rientrano anche le spese per interventi aggiuntivi di efficientamento energetico, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Possono godere del Superbonus i proprietari o i detentori dell’immobile oggetto d’intervento, i condomìni, gli Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, le associazioni di volontariato. La detrazione si applica anche alle spese per l’acquisto dei materiali, per la progettazione e le spese professionali, perizie, per l’installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi, l’Iva, l’imposta di bollo, i diritti sui titoli abilitativi edilizi. 

Al comma 1 l’art. 121 della stessa Legge prevede: I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari. 

Per ottenere la detrazione del 110% gli interventi, anche eseguiti congiuntamente, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o il passaggio alla classe energetica più alta (ad es. dalla classe A3 alla classe A4), che va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), rilasciato da tecnico abilitato. Anche l’intervento per la sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento centralizzato con un impianto a condensazione, a pompa di calore è considerato intervento principale. Tale impianto potrà essere abbinato ad impianti fotovoltaici. L’agevolazione fiscale si estende alle spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

Se è giunto il momento di migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione o dell’ufficio in CentroClima24 è possibile trovare consulenza e competenza per sostituire i vecchi impianti di climatizzazione invernale, per sostituire un impianto di riscaldamento centralizzato con un impianto a condensazione, a pompa di calore o per installare impianti solari fotovoltaici.

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